Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972: a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero; b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.
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