Art. 1
1 / 3In vigore dal 27 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:
a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;
b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;399#art-1