Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.
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