Art. 15
ConvenzioneTitolo III

Art. 15

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In vigore dal 13 giu 1976
1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, sono soggetti, per quanto concerne la residenza, alle norme sul soggiorno degli stranieri. Nel caso che le norme suddette prevedano un permesso di soggiorno essi lo ottengono gratuitamente. 2. Anche i membri del nucleo familiare dell'agente e che non esercitano alcuna attività lucrativa, ottengono il permesso di soggiorno gratuitamente. Tale permesso può essere loro rifiutato solo nel caso che essi siano stati colpiti da un provvedimento di divieto d'ingresso che li concerne personalmente. Per il rilascio di un'autorizzazione ad esercitare attività lucrativa ai membri del nucleo familiare di tali agenti e per la percezione dei tributi fiscali valgono le norme dello Stato di soggiorno. 3. Il periodo in cui gli agenti dello Stato limitrofo svolgono il loro servizio o risiedono nello Stato di soggiorno, non è computabile nel periodo che, ai sensi delle relative Convenzioni in vigore tra gli Stati contraenti o di altre norme dello Stato di soggiorno, dà diritto a un trattamento preferenziale. Lo stesso vale per i membri del nucleo familiare dell'agente.
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