Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.
Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Disposizioni generali Art. 2 Stazioni comuni Art. 3 Tronchi di linea di confine Art. 4 Uso dei fabbricati e degli impianti Art. 5 Manutenzione e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti Art. 6 Servizio comune Art. 7 Estensione dei servizi di trazione e di scorta di treni Art. 8 Modalità di esercizio Art. 9 Lingua di servizio Art. 10 Impianti di telecomunicazioni ferroviarie Art. 11 Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario Art. 12 Regime giuridico dei trasporti - Tariffe Art. 13 Responsabilità Art. 14 Disposizioni fiscali Art. 15 Documenti personali per il transito della frontiera Art. 16 Uniforme di servizio Art. 17 Tutela personale degli agenti ferroviari Art. 18 Ammissione degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati Art. 19 Disposizioni relative agli agenti ferroviari di ciascuno Stato contraente che prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente Art. 20 Regolamentazione degli uffici ferroviari Art. 21 Disposizioni fiscali per l'attrezzatura di servizio ed oggetti d'uso negli uffici ferroviari Art. 22 Trasferimento di somme riscosse Art. 23 Pagamenti Art. 24 Invii di servizio Art. 25 Servizio postale Art. 26 Arbitrato Art. 27 Durata dell'Accordo Convenzione
titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RELATIVA AGLI UFFICI A CO Art. 2 Articolo 2 1. Gli Stati contraenti adotteranno, nel quadro della presente Convenzione, le Art. 3 Articolo 3 1. La zona può comprendere: 1) per ciò che concerne il traffico ferroviario: a) titolo II CONTROLLO
Art. 4 Articolo 4 1. Il controllo da parte dello Stato limitrofo viene effettuato nella zona dagl Art. 5 Articolo 5 Salve le disposizioni della presente Convenzione, nella zona l'ordinamento giur Art. 6 Articolo 6 1. Gli agenti dello Stato limitrofo, salvo quanto diversamente previsto nei suc Art. 7 Articolo 7 1. Il controllo dello Stato di uscita nella zona deve essere effettuato prima d Art. 8 Articolo 8 Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente nel territorio Art. 9 Articolo 9 1. I beni respinti dagli agenti dello Stato limitrofo al controllo di uscita e Art. 10 Articolo 10 A richiesta delle Autorità competenti dello Stato limitrofo, nel procedimento titolo III AGENTI
Art. 11 Articolo 11 1. Le Autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limi Art. 12 Articolo 12 1. Qualora un agente, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'eserc Art. 13 Articolo 13 1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo del passaport Art. 14 Articolo 14 Gli agenti dello Stato limitrofo possono indossare la loro uniforme di servizi Art. 15 Articolo 15 1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, so Art. 16 Articolo 16 1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, be titolo IV UFFICI DI CONTROLLO
Art. 17 Articolo 17 Le attribuzioni e le ore di apertura degli uffici a controlli nazionali abbina Art. 18 Articolo 18 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accord Art. 19 Articolo 19 I locali adibiti agli uffici di controllo dello Stato limitrofo devono essere Art. 20 Articolo 20 Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici di controllo o quelli di c Art. 21 Articolo 21 1. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento del Art. 22 Articolo 22 Gli invii di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato titolo V DICHIARANTI IN DOGANA
Art. 23 Articolo 23 1. Le persone che hanno la loro residenza od il domicilio nello Stato limitrof titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Articolo 24 Le Autorità competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure necessar Art. 25 Articolo 25 1. Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il più presto possibi Art. 26 Articolo 26 Ogni Stato contraente può, per motivi inerenti alla sua sicurezza o ad altri i Art. 27 Articolo 27 1. Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione della presente Conv Art. 28 Articolo 28 1. La presente Convenzione dovrà essere ratificata. Gli strumenti di ratifica Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360