Art. 62
Codice Europeo

Art. 62

62 / 83
In vigore dal 20 mag 1976
. La prestazione consisterà in un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformità delle disposizioni dell' quando sono assistiti le mogli e i figli dei capifamiglia appartenenti a categorie di salariati o a quelle della popolazione attiva; (b) in conformità delle disposizioni dell', quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di residente e le cui risorse, durante l'eventualità non superino i limiti prescritti.
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