Art. 56
Codice Europeo

Art. 56

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In vigore dal 20 mag 1976
. La prestazione consisterà in un pagamento periodico calcolato nel modo seguente: (a) conformemente alle disposizioni sia dell', sia dell', quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva; (b) conformemente alle disposizioni dell', quando sono assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualità non superino i limiti prescritti.
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