Art. 46
Codice Europeo

Art. 46

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In vigore dal 20 mag 1976
PARTE VIII TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ . Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di maternità in conformità degli articoli seguenti della detta parte.
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