Art. 44
Codice Europeo

Art. 44

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In vigore dal 20 mag 1976
. Il valore totale delle prestazioni concesse in conformità dell', alle persone assistite dovrà essere tale da rappresentare l'1,5 per cento del salario di un operaio adulto, non specializzato, di sesso maschile, determinato in conformità delle norme contenute nell', moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.
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