Art. 38
Codice Europeo

Art. 38

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In vigore dal 20 mag 1976
. Le prestazioni di cui agli devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualità; tuttavia, per quanto concerne l'incapacità al lavoro, la prestazione potrà non essere concessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.
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