Art. 19
Codice Europeo

Art. 19

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In vigore dal 20 mag 1976
PARTE IV INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE . Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite, la concessione di prestazioni in caso di disoccupazione, in conformità degli articoli seguenti di detta Parte.
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