Art. 18
Codice Europeo

Art. 18

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In vigore dal 20 mag 1976
. La prestazione di cui all' deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualità, con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilità di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
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