Art. 10
Codice Europeo

Art. 10

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In vigore dal 20 mag 1976
. 1. Le prestazioni devono comprendere almeno: (a) in caso di stato morboso: (i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le visite a domicilio; (ii) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ivi ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali; (iii) la fornitura dei prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro generico qualificato; e (iv) il ricovero quando è necessario; e (b) in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue: (i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, sia da un'ostetrica diplomata; e (ii) il ricovero quando è necessario. 2. Il beneficiario o il suo capofamiglia può essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso; le norme relative a tale contributo devono essere fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso. 3. Le prestazioni fornite in conformità del presente articolo, devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare la salute della persona assistita, nonché la sua attitudine al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali. 4. Gli uffici governativi o le istituzioni che assicurano le prestazioni, devono invogliare le persone assistite, con tutti i mezzi ritenuti opportuni, a ricorrere ai servizi sanitari generali posti a loro disposizione dalle autorità pubbliche o da altri enti riconosciuti dalle autorità pubbliche.
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