Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 apr 1976
Il Ministro per le finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente . Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche: 1) le spese occorrenti per applicazione della disposizione del precedente comma; 2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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