Art. 4
4 / 7In vigore dal 1 apr 1976
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593, ed alle tabelle A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché agli operai del ruolo indicato nella tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
Fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto previsto dal precedente comma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza.
Storico versioni
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