Art. 2 bis

Art. 2 bis

7 / 7
In vigore dal 1 gen 2007
1. Ferme restando le attribuzioni di cui all' , la Commissione: a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni; b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall' anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell' anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-03-27;60#art-2-bis