Accordo
Art. 11
11 / 26Casi eccezionali
In vigore dal 2 mag 1976
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Casi eccezionali
A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni degli del presente Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per portare soccorso o in seguito a un guasto, nella misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico ed a consentirgli di raggiungere un luogo di fermata appropriato o, secondo le circostanze, il termine del suo viaggio. Il conducente deve menzionare il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-11