Art. 10 · Composizione dell'equipaggio
Accordo

Art. 10

10 / 26

Composizione dell'equipaggio

In vigore dal 2 mag 1976
. Composizione dell'equipaggio Nel caso in cui si tratti di: a) un complesso di veicoli che comporti più di un rimorchio o semi-rimorchio, b) un complesso di veicoli destinato al trasporto di viaggiatori quando il peso massimo autorizzato del rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate, c) un complesso di veicoli destinato al trasporto di merci quando il peso massimo autorizzato del complesso dei veicoli supera le 20 tonnellate, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente sin dall'inizio del viaggio oppure essere sostituito da un altro conducente dopo 450 chilometri, se la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera 450 chilometri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112#art-a-10