Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti Art. 4 Principii generali Art. 5 Requisiti richiesti ai conducenti Art. 6 Riposo giornaliero Art. 7 Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive Art. 8 Durata massima di guida continuata Art. 9 Riposo settimanale Art. 10 Composizione dell'equipaggio Art. 11 Casi eccezionali Art. 12 Libretto individuale di controllo Art. 13 Controlli effettuati dall'impresa Art. 14 Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo Art. 15 Disposizioni transitorie Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Il presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Qualsiasi Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifi Art. 18 ARTICOLO 18. Il presente Accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigor Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Ogni Stato potrà, allorchè firmerà il presente Accordo o al momento del de Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti Contraenti che riguardi l'inter Art. 21 ARTICOLO 21. 1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Acco Art. 22 ARTICOLO 22. 1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, q Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Qualsiasi Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti al present Art. 24 ARTICOLO 24. Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il S Art. 25 ARTICOLO 25. Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa efficacia, valore Art. 26 ARTICOLO 26. Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sarà depositato press Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360