Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 9
103 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formula il cui modello figura nell'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o alcune delle lingue nelle quali è redatta la Convenzione. Il certificato è redatto in una di tali lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.
Il certificato deve avere un formato di mm. 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm. in meno e di 8 mm. in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m quadro.
Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
Gli Stati d'esportazione possono riservare la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate.
In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Storico versioni
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