Protocollo n. 5
Art. 8
181 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato diversi da quelli indicati all' l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-8-4