Protocollo n. 2
Art. 8
131 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Il campo d'applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprende in particolare:
a) la ripartizione delle industrie allo scopo di accelerare l'industrializzazione degli Stati ACP, non esclusa la creazione di imprese regionali e interregionali;
b) trasporti e comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie navigabili interne, poste e telecomunicazioni;
c) produzione di energia e sfruttamento comune delle risorse naturali;
d) ricerca e tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale e interregionale;
e) allevamento, agricoltura, industria, e promozione dei prodotti di tali settori;
f) insegnamento e formazione, non esclusa la creazione di istituti comuni di tecnologia avanzata, nel quadro di programmi di formazione miranti alla piena partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo economico;
g) cooperazione nel settore dei viaggi e del turismo, non esclusa la creazione o il potenziamento di centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale e internazionale;
h) assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attività in organismi regionali già esistenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-8-2