Art. 8
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 8

102 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente Protocollo. 2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all' siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
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