Art. 6
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 6

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purchè si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo è fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'Allegato VI del presente Protocollo. 2. Fatto salvo l', paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, e il veicolo considerato.
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