Protocollo n. 3
Art. 5
165 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.
4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al più tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.
Storico versioni
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