Protocollo n. 5
Art. 4
177 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse.
Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-4-4