Art. 4
Protocollo n. 5

Art. 4

177 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.
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