Protocollo n. 2
Art. 33
156 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel corso dell'esecuzione d'un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati.
2. Non appena si manifesta il rischio d'un supero di spesa per un progetto, l'Ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il Delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero, riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali.
3. Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali, l'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento può adottare, a titolo eccezionale, una decisione d'impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l'impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3, l'Ordinatore nazionale si pronuncia, di concerto con l'Ordinatore principale, sull'assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla copertura del supero registrato per un altro progetto, purchè il supero non oltrepassi il limite del 15 per cento dell'imporlo totale stanziato per il progetto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-33