Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 31
125 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunità o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente Protocollo presentando alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione o
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti
di tale Stato o
c) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità, da una parte, gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya, dall'altra, o
d) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c) possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente Protocollo.
3. Fino al 1 luglio 1977 l', paragrafi 3 e 4, non può
essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP
- da prodotti d'uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria esportati in uno o più nuovi Stati membri o - da prodotti d'uno o più nuovi Stati membri esportati in uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all' paragrafo 3.
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