Protocollo n. 2
Art. 27
150 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-27-2