Art. 26
Protocollo n. 2

Art. 26

149 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall' e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati negoziati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall', in appresso denominato "il Delegato".
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-26-2