Protocollo n. 2
Art. 23
146 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell'esecuzione d'un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato, secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei ministri con decisione presa al più tardi nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-23-2