Art. 22
Protocollo n. 2

Art. 22

145 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo formano oggetto di una regolamentazione comune adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, con decisione presa nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
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