Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 22
116 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono.
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