Art. 21
Protocollo n. 2

Art. 21

144 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP curano che, in ciascuna operazione, vengano rispettati gli e che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerto, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo d'utilizzo e al loro valore tecnico. Quando, applicando detti criteri, si riconosca che due offerte sono equivalenti, si dà la preferenza all'offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP. Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo della gara d'appalto. Il risultato delle gare d'appalto è pubblicato al più presto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-21-2