Art. 21
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 21

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In vigore dal 27 feb 1976
. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all', paragrafo 2 o per iniziativa, di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
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