Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 21
115 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all', paragrafo 2 o per iniziativa, di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-21