Art. 19
Protocollo n. 2

Art. 19

142 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorità competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta, - la conclusione di contratti i mediante accordo diretto, - l'esecuzione in economia. Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unità di conto, l'esecuzione in economia può essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.
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