Protocollo n. 2
Art. 19
142 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorità competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:
- la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta,
- la conclusione di contratti i mediante accordo diretto,
- l'esecuzione in economia.
Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unità di conto, l'esecuzione in economia può essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-19-2