Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 18
112 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell', paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all', paragrafo 3 del medesimo Protocollo l'esportatore deve:
- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EPTERFOLGENDE".
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