Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 17
111 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP, da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del Protocollo purchè soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purchè alle autorità doganali, competenti sia fornita la prova:
a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte,
b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario della Comunità,
c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunità, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione,
d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.
Storico versioni
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