Protocollo n. 2
Art. 15
138 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono:
- rispondere ad una necessità reale e prioritaria a livello locale;
- comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali.
L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 75.000 unità di conto.
2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale.
Tuttavia la Comunità può anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternità, centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attività commerciale e industriale nonché altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-15-2