Art. 15
Protocollo n. 2

Art. 15

138 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono: - rispondere ad una necessità reale e prioritaria a livello locale; - comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali. L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 75.000 unità di conto. 2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale. Tuttavia la Comunità può anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternità, centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attività commerciale e industriale nonché altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-15-2