Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 15
109 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.
Il formulario EUR. 2 è costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm. 210 x 148. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro.
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate.
In quest'ultimo caso su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede a unirli alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all'interno di essa.
Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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