Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 13
107 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo spirare del termine previsto dall', possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-13