Art. 11
Protocollo n. 2

Art. 11

134 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità accorda particolare attenzione all'applicazione delle seguenti misure di aiuto: a) assistenza tecnica necessaria per individuare, preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell'aiuto comunitario; b) azioni di formazione del personale, direttivo o meno, necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati. Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dallo Stato interessato e deve essere attuata, per quanto possibile, nel territorio dello stesso. 2. Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto: a) appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale; b) appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all'attuazione di piccole azioni di sviluppo rurale. 3. In deroga all', paragrafo 2 della Convenzione, la Comunità può finanziare, in modo temporaneo e decrescente, previo esame delle necessità e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato, i costi d'esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in antecedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato. Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d'esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-11-2