Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 11
105 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.
2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP, alla Comunità o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-11