Protocollo n. 5
Art. 10
183 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.
Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-10-4