Protocollo n. 4
Art. 1
171 / 218In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
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Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1-4