Art. 86
ConvenzioneTitolo VII

Art. 86

86 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente Convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunità.
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