Art. 67
Convenzione

Art. 67

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In vigore dal 27 feb 1976
. Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all', ciascuno degli Stati ACP si impegna a: - rendere disponibili per i beneficiari di cui all' le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per il regolare ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; - mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità nel capitale delle imprese.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-67