Art. 66
Convenzione

Art. 66

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In vigore dal 27 feb 1976
. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dall'adottare, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetario e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Ove tali misure risultassero inevitabili, le si manterrebbe o le si introdurrebbe conformemente alle norme monetarie internazionali e ci si sforzerebbe di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate
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