Convenzione›Titolo V
Art. 63
67 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Ai sensi della presente Convenzione per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Le società di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette società abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-63