Convenzione›Titolo IV
Art. 58
62 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari.
2. In deroga all', paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all' del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-58