Art. 58
ConvenzioneTitolo IV

Art. 58

62 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari. 2. In deroga all', paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all' del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.
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