Art. 56
ConvenzioneTitolo IV

Art. 56

60 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP. 2. Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all'esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere usati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunità deve però costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall'organo competente della Comunità, che tiene conto in particolare dell'esigenza d'evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficoltà di trasporto o ai termini per la consegna. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere autorizzata quando la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutuanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-56